I Beastie Boys e il campionamento: una vittoria storica?



Si conclude un delicato caso di controversia legale nel campo del digital sampling

Da qualche giorno circola in Rete una notizia: il noto gruppo hip-hop Beastie Boys esce vittorioso da una causa intentata dal musicista James Newton per l’utilizzo di un campionamento.
Ai ben informati la notizia sembra già datata: dalla scorsa primavera è infatti in circolazione la sentenza con cui il gruppo incassava uno storico successo, innescando contestualmente una lunga polemica: già, perché in pratica i Beastie hanno chiesto ed ottenuto l’autorizzazione di un discografico mentre hanno deciso di ignorare l’autore del brano; e i tre giudici investiti del caso – per la prima volta – hanno apparentemente messo in secondo piano l’autore, dichiarando che in pratica quanto fatto dai popolari rapper era più che sufficiente. Un fatto nuovo c’è: la Corte d’Appello del Nono Circuito (quel “Ninth Circuit” che si occupò anche del caso Napster) ha confermato quanto già asserito in precedenza. La causa Newton vs. Diamond si conclude così a quattro anni dal suo inizio; non sarà neppure necessario un nuovo esame da parte di un collegio superiore composto da undici giudici.

Vanno ricordati alcuni particolari: il brano incriminato, “Pass the mic”, risaliva al 1992 e il gruppo hip-hop aveva all’epoca ottenuto una licenza dalla casa discografica proprietaria del master, la ECM, che aveva pubblicato il lavoro originale di Newton, “Choir”, nel 1981. Nessuna autorizzazione era stata però richiesta per la composizione (che normalmente appartiene all’autore ed è molto spesso controllata da un editore musicale). Il caso si era aperto nel 2000, in occasione di una ristampa del brano, e nel 2002 una corte distrettuale aveva segnato un primo punto a favore del gruppo hip-hop.
I giudici hanno optato per il principio del “de minimis”: ossia i Beastie Boys hanno sì utilizzato un pezzo di una registrazione (per il quale hanno pagato a suo tempo la Ecm, cui Newton aveva ceduto i propri diritti in questo ambito), ma il valore della composizione in esso contenuta è irrisorio (si tratta in effetti di tre note musicali su un tappeto composto da una quarta nota). Per cui, nulla spetta al compositore del frammento in questione.
Gustoso l’inserimento nelle carte processuali (nell’appendice della precedente sentenza, in particolare) di un frammento di spartito del buon Newton; chissà che la sua particolare tecnica compositiva e il suo modo di trascrivere non gli abbiano però tirato un brutto scherzo: lo spartito prevede l’uso di una particolare tecnica durante l’esecuzione e all’inizio addirittura “dieci secondi di improvvisazione”. Tutto ciò, unito al limitato numero di eventi sonori (le quattro note di cui dicevamo poc’anzi) potrebbe aver convinto i giudici della difficoltà di considerare la composizione “codificata” e quindi ben identificabile in maniera univoca come normalmente avviene con un pentagramma tradizionale.
L’unicità o perlomeno la particolarità dell’esecuzione – forse anche per il modo in cui sono state esposte dall’autore – potrebbero non aver giovato a James Newton nella battaglia per i propri diritti d’autore.

Alcune obiezioni: il frammento di Newton sarà anche minimale, ma alcuni hanno fatto notare che la sua ripetizione per circa quaranta volte di certo apporta un elemento fondamentale al nuovo brano costruito dai Beastie Boys. Inoltre, il rischio è quello di considerare non tutelabili o comunque “meno degne di tutela” quelle composizioni d’avanguardia, di musica elettronica o concreta che ancor più di quella di Newton mancano di approcci tradizionali quali il pentagramma: cosa avrebbero pensato i giudici del Nono Circuito se il lavoro esaminato fosse stato un brano elettronico d’avanguardia come “Noms des airs” di Salvatore Sciarrino, che è una composizione “per qualsiasi evento sonoro e live electronics”? In un ambito del genere la composizione potrebbe essere una sorta di canovaccio, una traccia in cui gli stessi principi manipolatori si possono applicare a un disco, uno strumento dal vivo, alle voci recitanti di un gruppo di attori o ad altro ancora, rendendo ogni singola esecuzione e incisione anche totalmente diversa dalle precedenti. Ma pur sempre – trattandosi di opera dell’ingegno – tutelata e tutelabile.

Resta da dire che questo non sarà certo l’ultimo caso del genere: proprio mentre scriviamo queste righe, un’altra Corte d’Appello americana, quella del Sesto Circuito di Nashville, si sta occupando di un caso che vede i N.W.A. da una parte e un sample non autorizzato dei Funkadelic. Anche qui è in ballo un frammento molto breve (due secondi) e la possibile applicazione della dottrina del “de minimis”. La Corte è chiamata a confermare se il campionamento di cui sopra costituisca una violazione del copyright sulla registrazione anche se la violazione della composizione non risulta, vista l’esiguità del frammento sonoro.

Pubblicato su: http://mytech.it/digitale/2004/11/17/i-beastie-boys-e-il-campionamento-una-vittoria-sto/