Di chi sono i cd promozionali?



Se lo chiedeva il 10 agosto 2007 Mike Masnick, su Techdirt: “Chi possiede davvero i cd promozionali?”.

E la domanda non è accademica: c’era allora un caso appena aperto, peraltro chiusosi in tempi abbastanza rapidi, a distanza di un anno circa.
Stiamo parlando di UMG v. Augusto, ossia di Universal Music Group, la prima delle major discografiche, che prima fa rimuovere una serie di aste eBay dello sventurato Troy Augusto, venditore di dischi rari e da collezione, “reo” di aver posto in vendita dei “promo cd” sul noto sito di aste online; poi, non paga di avergli già rovinato gli affari, lo cita in giudizio per violazione di copyright (!) in barba a quella che sarebbe invece una norma fondamentale: la “first sale doctrine“, analoga al nostro “principio di esaurimento” del diritto d’autore.

In pratica, una volta ceduta legalmente una copia fisica del cd, il titolare originale dei diritti non dovrebbe più controllare i passaggi successivi di quella copia; a patto che ovviamente non venga riprodotta illecitamente.
In altre parole: se compro un compact disc e lo rivendo – e non in copia – sono perfettamente in regola, come sarà in regola il nuovo acquirente se un domani deciderà di cederlo a sua volta. L’etichetta che ha prodotto e messo in circolazione il supporto non ha null’altro a pretendere da me o dai successivi acquirenti.

Ma a parte il fatto che l’informatica e le nuove tecnologie hanno creato non pochi problemi a questa dottrina (si pensi al software e alle relative licenze d’uso, che di fatto pongono i programmi per elaboratore fuori dal discorso della “prima vendita” o del “principio di esaurimento”), resta il discorso del cd promozionale: può bastare una dicitura stampata o peggio ancora un’etichetta adesiva “promotional use only” a far dire che quel supporto esula dalla normale dottrina e diviene soggetto a una sorta di licenza d’uso?

Le case discografiche tradizionali, sempre più confuse nonostante i grandi passi avanti fatti nel campo della distribuzione digitale negli ultimi anni, cercano ora di limitare la circolazione dei promo, da sempre oggetto di culto per collezionisti e fan; oggetto che talvolta ha un vero e proprio mercato parallelo e – a essere onesti – non sempre comunque raggiunge cifre importanti: basti pensare a che cosa finisce in negozietti e bancarelle in Gran Bretagna e Irlanda, in che quantità e a che prezzo (spesso irrisorio) viene rivenduto.

Il principio che si tenta di imporre è questo: il cd promozionale resta di proprietà dell’etichetta – alcuni cd di questo tipo riportavano diciture secondo le quali la casa produttrice può chiederne la restituzione – e non è lecito rivenderlo in quanto oggetto di una (fantomatica) licenza d’uso.
Nel caso UMG/Augusto si è prontamente inserita l’Electronic Frontier Foundation, che ha reagito – anche a livello di azione legale – alle pressioni del colosso contro il piccolo venditore.

Qualche piccolo commento alla vicenda: il documento di Universal dice che Augusto avrebbe avuto alla data di marzo 2007 ben 20.000 commenti su eBay da circa 15.000 diversi acquirenti. Peccato però che poi Universal produca i titoli di solamente OTTO dischi incriminati. E’ pur vero che la legge americana punisce severamente anche l’”infringement” di una singola opera, e che uno scherzo del genere moltiplicato per otto potrebbe costare anche oltre un milioncino di dollari qualora il giudice dovesse essere particolarmente severo.
Appare però davvero esigua la documentazione contro un personaggio che sarebbe invece “colpevole” di ben altro, se davvero fosse intento a violare in maniera continuativa i copyright di tutte le case di cui si ritrova i promo per le mani.

Ancora, è pur vero che Augusto ha già avuto guai con almeno un’altra major (Capitol e Virgin, ossia il gruppo EMI); ma consideriamo questo particolare: al punto 14 della citazione, Universal riporta la dicitura che sarebbe stampata sui vari cd rivenduti da Augusto: “FBI Anti-Piracy Warning: Unauthorized copying is punishable under Federal law. This CD is the property of the record company and is licensed to the intended recipient for personal use only. Acceptance of this CD shall constitute an agreement to comply with the terms of the license. Resale or transfer of possession is not allowed and may be punishable under federal and state laws. This CD may be watermarked to identify the intended recipient.”.

Due domande:
1) Troy Augusto ha acquistato a sua volta i dischi da negozi o aste online; perché dunque Universal non persegue innanzitutto chi ha rivenduto o comunque trasferito i dischi al signor Augusto?
2) visto che c’è (ammesso che ci sia davvero, vista la dicitura “may be”…) il fantomatico watermark, perché non identificare il vero destinatario della copia promo, così da perseguire lui, come da punto 1, visto che è lui il primo responsabile per l’illecita circolazione, ammesso che illecita sia?

EFF da tempo lotta contro il tentativo di equiparare oggetti fisici a beni immateriali: nessuno intende mancare di rispetto ad artisti, autori, editori, discografici; non stiamo parlando di copie pirata, di masterizzati, di mp3 abusivi o comunque di copie fisicamente diverse da quelle messe in circolazione dal produttore.

Stiamo parlando del fatto che alcuni produttori di stampanti intendono proibire – o hanno già proibito – la rivendita o la ricarica di toner e cartucce esauriti; o dei problemi che biblioteche, negozi di libri usati e numerose altre categorie avranno se questo tipo di considerazioni (licenza d’uso al posto di first sale/principio di esaurimento) dovessero espandersi in massa al settore librario, e così via. I problemi per i consumatori e non solo per loro aumentano; e beni e tecnologie si svalutano con la pretesa che un oggetto fisico ceduto – a pagamento o a titolo gratuito – rimanga di proprietà di chi lo ha messo in circolazione come fosse esso stesso legato all’opera che eventualmente contiene (un toner esaurito però non contiene un bel niente, forse un po’ di polverina nera!).

Quanto al caso di Troy Augusto, fortunatamente, il 10 giugno 2008 la vicenda si è conclusa nel modo migliore: con buona pace di bollini e diciture più o meno dettagliate apposti dalle case discografiche, il giudice S. James Otero della Corte Distrettuale del Distretto Centrale della California ha fatto salva la “first sale doctrine” (curiosamente, nell’anno in cui questa dottrina compie cento anni, essendo stata stabilita la sua centralità in un caso datato 1908). EFF canta vittoria: “i CD promo sono regali distribuiti da UMG, in quanto inviati gratuitamente e senza che ne sia stata fatta richiesta a migliaia di persone, senza alcuna aspettativa o intenzione di riaverli indietro. La dottrina della prima vendita stabilisce che una volta che il titolare del copyright vende o regala una copia di un CD, DVD o libro, chi la riceve ha il diritto di rivendere quella copia senza alcun ulteriore permesso”.

Augusto può tornare tranquillo a fare affari su eBay (dove opera sotto il nome di Roastbeastmusic) e i consumatori, una volta tanto, tirano un sospiro di sollievo.
Meno tranquillo è invece un personaggio di cui non conosciamo le generalità: un DJ e recensore di musica inglese il cui arresto è stato annunciato al mondo l’11 giugno 2008, esattamente il giorno dopo la fine del caso UMG/Augusto. La colpa di questo signore? Anche lui vendeva cd promozionali su eBay, ma si trattava di “pre-release”, ossia di promo venduti prima dell’uscita del disco ufficiale nei negozi. Secondo i discografici questa pratica fomenterebbe la pirateria in particolare con la diffusione in reti peer-to-peer delle copie prima ancora dell’arrivo nei negozi.
Eppure, anche se il paese è diverso (Gran Bretagna e non Stati Uniti) il fatto che anche questo soggetto abbia operato nell’ambito della “prima vendita” o del “principio di esaurimento” sembra abbastanza chiaro. Resta da vedere che cosa ne penseranno i tribunali di Sua Maestà.

Per il resto, se alle major del disco non piace veder circolare copie promo nei circuiti dell’usato e del collezionismo, ci sono ben poche vie d’uscita: inviare solo file digitali a scopo promozionale (cosa che si fa già da anni in diversi paesi del mondo e in molte situazioni discografiche grandi e piccole); invitare dj e giornalisti a scaricare un file reso disponibile a tutto il pubblico (che so, sul classico MySpace o su un sito ufficiale); evitare pre-release troppo distanziate dall’uscita ufficiale e soprattutto sprecare meno denaro e materie prime e selezionare meglio radio, televisioni, giornalisti, dj e quant’altro a cui inviano il materiale, così da evitare che mensilmente si riversino sul mercato dell’usato tonnellate e tonnellate di cd promo indesiderati.